Art. 3.
(Diritti dei dirigenti sindacali).

      1. Il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto, rispettivamente, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze in relazione alle rispettive competenze, concorda con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative le collocazioni in aspettativa spettanti a ogni singola organizzazione sindacale di categoria, a livello nazionale a livello territoriale.
      2. I componenti degli organi statutari dei sindacati di cui all'articolo 1 che non si trovano in aspettativa in base al comma 1 del presente articolo sono autorizzati, su richiesta dei dirigenti della rispettiva organizzazione e salve inderogabili esigenze di servizio, ad usufruire di permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario all'espletamento della normale attività sindacale e per la partecipazione alle riunioni degli organi di appartenenza.
      3. Ai militari collocati in aspettativa ai sensi del comma 1 si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale del pubblico impiego in analoga posizione.